La figura del consulente tecnico di parte in procedimenti
penali
Oltre a quanto sponsorizzato fino allo sfinimento
relativamente alle perizie firmate addirittura dal computer,
che illuminano la mente come il dentifricio trasparente di
una famosa
canzone, per diritto e dovere di cronaca e di informazione
sarebbe il caso
che giornali, giornalisti e giornalai è doveroso che
illustrino
un pochino queste consulenze tecniche, da chi, come, quando,
e perché debbano essere utilizzate nell’interesse
dell’usufruitore del servizio (correntista, imprenditore,
consumatore,
usurato, esecutato etc.)
Fonte:
rag. Salvatore Germinara - Pistoia
tel. e fax 0573.903134
Consulente tecnico di
parte – figura giuridica prevista dalla
legge italiana
Art. 121. c.p.p.
Memorie e richieste delle parti.
Memorie e richieste delle parti.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza
ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge,, entro quindici
giorni.
Art. 220. c.p.p.
Oggetto della perizia.
Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o
artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o
della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità
o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche.
Art. 233. c.p.p.
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può
nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi
possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma
dell'articolo 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il
consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad
esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.
Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal
pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la
richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all'articolo 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni
necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi
e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i
diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto
dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.