martedì 29 giugno 2010

usura bancaria - forlì - cesena

http://www.scribd.com/doc/33237661/usura-bancaria-forli-cesena

USURA_BANCARIA_PETIZIONE

Pistoia, 28.06.2010



Al Senato della Repubblica
Servizio Assemblea
c.a. Dott.ssa Nicoletta Lucci
Via fax n. 06.67062298



Oggetto: Petizione ai sensi dell’art. 50 della Costituzione.


Argomento: Revisione procedimenti giudiziari civili e penali, amministrativi, e riapertura termini processuali e di prescrizione per reati di usura, usura bancaria e reati connessi, nonché revisione prescrizioni di natura civilistica, ai sensi della legge 108/96 e sentenza n.12028/2010 Corte Cassaz.penale, per errata e reiterata applicazione di legislazione vigente.


Il sottoscritto Salvatore GERMINARA, nato a Verzino (kr), il 25.01.1959 e residente a Pistoia, in Viale Adua n. 220 (tel e fax 0573.903134 , c.id.n. AO8531559, rilasciata dal comune di Pistoia in data 09.12.2008 allegata)
P R E M E S S O

-che in data 7.03.1996 è stata varata la legge n. 108 in materia di usura con l’intento di inasprire le pene dal punto di vista penale e le sanzioni civili e risarcitorie a carico dei rei, nei confronti delle persone offese dal reato, sia relativamente allo strozzino privato e sia alla commissione di reati nel circuito legale del credito esercitato dagli istituti di credito, finanziarie e finanziatori vari;

-che con detta legge è stato sostituito l’art. 644 c.p., con la introduzione al IV comma dell’elenco di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del tasso effettivo globale annuo (TEG), sia essi palesi o occulti che siano, è stato soppresso l’art. 644 bis c.p., ed è stato modificato l’art.1815 c.c.;

-che nel contempo venivano diramate dalla Banca d’Italia istruzioni e circolari in palese contrasto con i principi contenuti nella legge 108/96, alle quali, nelle controversie giudiziarie è stato per anni riconosciuto un valore di per sé inesistente, in dispregio alla gerarchia delle fonti del diritto esistenti nel nostro ordinamento, principalmente in seguito ad espletamento di consulenze tecniche da parte di consulenti nominati;

-che una simile prassi ha comportato per anni la rappresentazione artefatta della realtà con riferimento alla usurarietà dei tassi effettivi di interessi praticati dagli istituti di credito nei confronti dei propri correntisti, sia imprenditori che privati consumatori, vale a dire sono stati occultati tassi di interesse usurari e quindi sono state aggirate norme imperative civili e penali attraverso l’applicazione strumentale di circolari ed istruzioni della banca d’italia, pur essendo ben evidente che le circolari sono esclusivamente atti interni ed in nessuna maniera possono prevaricare sulla legge, arrecando in tale maniera enormi danni sia ad imprese produttive che a privati cittadini, a causa della sopportazione di oneri obiettivamente usurari, in violazione palese delle leggi esistenti, mascherati attraverso tali stratagemmi;

-che altrettanto per decenni è stato fatto con gli usi bancari, asseritamente normativi, invocati dagli istituti di credito nelle proprie difese, con la consapevolezza della esistenza delle sentenze della corte suprema di cassazione civile fin dal 1968, le quali dichiaravano costantemente la non idoneità delle norme bancarie uniformi predisposte dall’ a.b.i., anche se trasfuse quotidianamente nei contratti bancari, a rango di usi normativi, per totale assenza della partecipazione degli utenti, quindi non potevano che essere solo ed esclusivamente usi negoziali, in quanto le norme bancarie uniformi venivano predisposte unilateralmente dal sistema bancario senza la partecipazione attiva delle controparti utenti e correntisti;

-che pertanto si è verificato per anni un totale stravolgimento dell’intero ordinamento attraverso il capovolgimento della gerarchia delle fonti del diritto, con impossibilità quindi da parte di tutti i cittadini di far valere i propri diritti, con impossibilità di potersi difendere in tutte le sedi giudiziali, e con impossibilità di farsi restituire il maltolto, e con inibizione dell’azione penale in seguito all’azionamento dei suddetti stratagemmi, il tutto in palese violazione di diritti inviolabili riconosciuti dalla nostra carta costituzionale, e pertanto è necessario un intervento legislativo correttivo di tutti gli abusi ed errori verificatisi in questi anni a scapito degli imprenditori e cittadini, con evidenti danni alla economia nazionale ed indirettamente alle famiglie;

-che con sentenza n.12028/2010 depositata in data 26.03.2010 la Corte Suprema di Cassazione penale ha ribadito il principio della esistenza della legge 108/96 circa l’accertamento del tasso effettivo di interesse interpretando in maniera realistica e veritiera l’art. 644 c.p., e richiamando altresì il 1°comma dell’art.2 bis del D.L. n.185 del 29.11.2008 convertito nella legge n.2 del 29.01.2009, pertanto in maniera incontrovertibile sia dall’organo giudiziario più autorevole previsto dal nostro ordinamento e sia dal medesimo legislatore è stato riconosciuta in maniera univoca ed incontestabile che vi sia sempre stata una unica metodologia per l’accertamento del tasso effettivo di interesse ai fini dell’accertamento del reato di usura, con la conseguenza che tutti i rilievi effettuati in questi anni divergenti a tali disposizioni legislative devono essere considerati anomali e pertanto da rivedere integralmente in quanto essi hanno falsato enormemente la realtà delle cose ed hanno provocato ingenti danni ingiusti a scapito degli utenti bancari e dall’altro lato dei profitti ingiusti in favore del sistema bancario, violando palesemente leggi civili, penali e principi costituzionalmente riconosciuti.

Tutto ciò premesso esposto ed argomentato il sottoscritto come sopra generalizzato attraverso la presente petizione chiede che in seguito a tutte le illiceità di qualsiasi natura consumatesi in questi anni a danno dei cittadini ed imprenditori produttivi in presenza di contrattazioni con istituti di credito ed enti finanziatori di qualsiasi genere, in violazione di leggi dello stato e principi costituzionalmente riconosciuti il legislatore, con decretazione d’urgenza provveda ad emanare apposite leggi finalizzate a:
- consentire la riapertura dei termini processuali anche se prescritti o per qualsiasi ragione decaduti affinché qualsiasi cittadino ed imprenditore, anche attraverso i propri eredi, possa far valere i propri diritti lesi, inutilmente invocati i questi anni ed ostacolati da parte del sistema bancario e di quanti si sono adoperati in tal senso, a causa della intervenuta strumentalizzazione di circolari della banca d’italia, istruzioni, norme bancarie uniformi, e quant’altro, quantomeno a far data dall’anno 1980,
- e più precisamente consentire la riapertura ed il riesame di cause civili per risarcimenti, per la restituzione di indebiti e maltolti, opposizioni a decreti ingiuntivi, opposizioni ad atti di precetto, opposizioni ad esecuzioni immobiliari, opposizioni ad atti esecutivi, opposizioni a sentenze dichiarative di fallimento, e qualsiasi altra opposizione prevista dal nostro ordinamento, procedimenti amministrativi avanti al TAR e Consiglio di Stato, procedimenti avanti alle Prefetture locali, revoca di intervenute vendite forzate mobiliari ed immobiliari,
- consentire la riapertura di tutti i procedimenti di natura penale aventi ad oggetto l’ipotesi delittuosa di usura, usura bancaria e reati connessi, anche se archiviati, e consentire lo svolgimento dei processi in base alle leggi vigenti, in virtù delle intervenute violazioni di leggi e carta costituzionale sopra illustrate.
Con riserva di poter integrare la presente petizione.





Con la massima osservanza
Salvatore GERMINARA