mercoledì 17 novembre 2021

Petizione ex art.50 cost.-tema:giustizia penale

 

Pistoia, 17.11.2021   

                                                                                      Al Senato della Repubblica

                                                                                      Servizio Assemblea

 

Oggetto: Petizione ex art. 50 Cost.- giustizia penale

Il sottoscritto rag. Salvatore Germinara, consulente, nato a Verzino (KR) il 25.01.1959 e residente a Pistoia, in Via Louis Braille n.1, pat. Auto 41z460321a del 5.10.2017 – cell. 329.3724423 – mail  kr59sgs@gmail.com

Chiede che il legislatore intervenga prevedendo la possibilità da parte della persona offesa-denunciante-querelante di poter interloquire in fase di indagini preliminari personalmente, o tramite propri consulenti tecnici e difensore, nel corso delle operazioni peritali o in fase di indagini, prima ancora che l’elaborato peritale sia stato ultimato e le indagini concluse, con facoltà di produrre osservazioni scritte o orali ed argomentazioni, in maniera che gli elaborati finali tengano conto del contraddittorio con gli organi inquirenti, limitando il segreto agli atri soggetti, ma non alla parte che ha sporto denuncia-querela.

Con osservanza

rag.Salvatore Germinara

lunedì 15 novembre 2021

usura bancaria - prove tecniche 2

 usura bancaria -  prove tecniche 2 - recepimento file pdf da altro sito

https://it.scribd.com/document/539791890/Sentenza-Assoluzione-PDF


seguiranno commenti sull'argomento, in maniera il più possibile sintetici e comprensibili a tutti

salvatore germinara - prove tecniche

 prova - prova - usura bancaria - anatocismo bancario ed annessi e connessi

domenica 21 dicembre 2014

La figura del consulente tecnico di parte in procedimenti penali

La figura del consulente tecnico di parte in procedimenti penali
  
Oltre a quanto sponsorizzato fino allo sfinimento
relativamente alle perizie firmate addirittura dal computer,
che illuminano la mente come il dentifricio trasparente di una famosa
canzone, per diritto e dovere di cronaca e di informazione sarebbe il caso
che giornali, giornalisti e giornalai è doveroso che illustrino
un pochino queste consulenze tecniche, da chi, come, quando,
e perché debbano essere utilizzate nell’interesse
dell’usufruitore del servizio (correntista, imprenditore, consumatore,
usurato, esecutato etc.)

Fonte:
rag. Salvatore Germinara  - Pistoia
tel. e fax 0573.903134


Consulente tecnico di parte – figura giuridica prevista  dalla legge italiana



Art. 121. c.p.p.
Memorie e richieste delle parti.
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge,, entro quindici giorni.

Art. 220. c.p.p.
Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Art. 233. c.p.p.
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.